Dipartimento Sicurezza e Legalità



Liberaldemocratici Italiani

L’emergenza relativa agli immobili occupati in modo abusivo, è un fenomeno che è diventato una vera e propria piaga.

In più luoghi d’Italia si verificano e si stanno verificando episodi di violazione ed occupazione abusiva di case con una tale violenza e veemenza, al punto che i proprietari sono costretti a trovare loro altre soluzioni e addirittura dover pagare canoni, luce e tasse varie, senza poter usufruire della loro legittima proprietà.

Basta permettere tali violenze, abusi e violazioni. Basta, sentire le forze di polizie, sindaci, prefetti rispondere di non poter intervenire, anche in presenza della continua flagranza di un reato. Bisogna intervenire al più presto per ripristinare immediatamente la legalità e tutelare la proprietà dei cittadini. L’intervento delle forze di polizie deve essere deciso e immediato a ristabilire la legalità. Un plauso alle proposte di legge dei Deputati   #Paolin della #Lega e   #Calabria di #Forza Italia, che prevedono maggiori strumenti per contrastare le occupazioni abusive. Questi episodi, meritano una maggiore attenzione e intervento, sono fatti inauditi, inconcepibili che mettano a rischio la stessa credibilità dello Stato. Il Dipartimento Sicurezza e Legalità dei #LiberaldemocraticiItaliani, coordinato dal Responsabile nazionale Romeo Franco Tenuta, vuole contribuire fattivamente alla risoluzione di questo problema, individuando alcuni percorsi, meritevoli certamente di un’indagine più approfondita.


Droghe, fenomeno dimenticato. Osservazioni e spunti per contrastare il consumo, lo spaccio e il traffico di droga.

A cura del Responsabile Nazionale del Dipartimento Sicurezza e Legalità, Romeo Franco TENUTA

La forte espansione del consumo delle droghe che si sta sviluppando in molti luoghi di tante città del paese richiede maggiore impegno politico e legislativo per contrastare il grave fenomeno. Il tema droga purtroppo spesso viene sottovalutato e dimenticato da tutti, facendo finta che tale fenomeno non sia di interesse sociale ed attuale, ma che invece purtroppo ci preoccupa sempre e fortemente nel quotidiano. Ormai siamo assuefatti, nel vero senso del termine, a questo dramma crescente che osserviamo inermi, ed a volte ci coinvolge anche da vicino, come la denuncia e i tanti gridi di allarme di molte mamme, che non sanno come affrontare il caso dei propri figli caduti in questa triste piaga. Una volta, tra gli anni 60 e 70 (durante il famoso periodo dei figli dei fiori, meglio noto come la cosiddetta cultura Hippy, nata negli Stati Uniti e poi diffusa anche in Europa e in tutto il mondo), in particolar modo la marijuana e l’hashish era utilizzata dai contestatori di controcultura giovanile, era il periodo della rivoluzione sessuale, che coinvolgeva molti ragazzi in difficoltà, nonché tanti giovani persi e disperati che a sua volta assumevano sia l’eroina, sia la cocaina e sia l’LSD, cadendo inevitabilmente nel vortice dell’assuefazione e, spesso, dopo anni di dipendenza purtroppo ci lasciavano la vita. Oggigiorno è cambiano il modus operandi del traffico illecito di sostanze stupefacenti, compreso il consumo che mostra un trend in continua crescita, che oltre le cosiddette droghe tradizionali ‒ cannabis, cocaina e in parte residuale l’eroina, che continua anche se in modo più limitato, ad essere presente sulle piazze di spaccio ‒ acquistano ampi spazi nel mercato le nuove droghe di facile utilizzo e meno costose, come le molteplici varietà di anfetamine e sostanze psicoattive. Inoltre, si evidenziano soprattutto le trasformazioni continue delle droghe pesanti (eroina – cocaina e tutte quelle sintetiche) che vengono alterate con aggiunte di svariati componenti da taglio (quali potrebbero essere il levamisolo, la caffeina, la fenacetina, gli anestetici locali come la lidocaina, la benzocaina, la procaina, la tetracaina, l’idrossizina, il diltiazen, per la cocaina; il mannitolo o mannite, il lattosio, il saccarosio e il destrosio, la caffeina, la stricnina, il chinino, il paracetamolo, la clorochina, per l’eroina; le tinture, l’acquaragia, i tranquillanti, lo sterco animale, l’henné, la sabbia, il catrame, tutti i tipi di olio, incluso quello di palma e di cocco, per l’hashish). Per comprendere meglio le sostanze stupefacenti più diffuse, secondo (OEDT) l’Osservatorio Europeo sulle droghe e sulle tossicodipendenze, si riporta in sintesi il seguente elenco:

ALLUCINOGENI (sono costituite da numerose sostanze, naturali e di semisintesi, molte di esse note sin dai tempi antichi; hanno come effetto principale quello di produrre alterazioni psicosensoriali);

AMFETAMINA (è una sostanza di sintesi che agisce come stimolante sul sistema nervoso centrale);

BARBITURICI (i barbiturici sono sostanze sintetiche, fabbricate in laboratorio come prodotti farmaceutici. Agiscono come depressori del sistema nervoso centrale);

BENZODIAZEPINE (le benzodiazepine sono largamente utilizzate in medicina per la cura dell’ansia e dell’insonnia. Sono sostanze sintetiche che agiscono come depressori del sistema nervoso centrale);

CANNABINOIDI SINTETICI (i cannabinoidi sintetici sono funzionalmente simili al tetraidrocannabinolo (THC), il principio attivo primario nella cannabis);

CANNABIS (la cannabis è un prodotto naturale il cui ingrediente psicoattivo principale è il tetraidrocannabinolo);

CATINONI SINTETICI (i catinoni sintetici sono sostanze strutturalmente analoghe al catinone, una molecola psicoattiva presente in natura nella pianta del Khat);

COCAINA (la cocaina è un prodotto naturale estratto dalle foglie della pianta di coca (Erythroxylon coca Lam);

EROINA (l’eroina è un preparato grezzo della diamorfina o diacetilmorfina. E’ un prodotto semisintetico ottenuto dall’acetilazione della morfina, a sua volta ricavata dall’oppio, il lattice estratto dalle capsule di talune specie di papavero (per es. il Papaver sonniferum L.);

FENTANYL (il Fentanyl è un analgesico con una potenza di almeno 80 volte superiore a quella della morfina. Il Fentanyl ed i suoi derivati sono utilizzati come anestetici e analgesici sia in medicina sia in veterinaria (Carfentanyl);

KHAT (il Khat (anche noto come qat o chat) comprende le foglie e i germogli freschi del Catha edulis Forsk, un arbusto fiorito sempreverde coltivato in Africa orientale e nella penisola arabica sud-occidentale);

LSD (la Dietilamide dell’Acido Lisergico (LSD) è un allucinogeno semisintetico tra i più potenti mai conosciuti. Il suo uso è divenuto popolare tra gli anni ‘60 e gli anni ‘80, ma ora è meno comune);

MDMA (l’MDMA è una sostanza sintetica comunemente nota come ecstasy, anche se questo termine ora viene usato in maniera generalizzata, individuando una vasta gamma di sostanze talvolta diverse fra di loro);

METAMFETAMINA (la metamfetamina agisce come stimolante del sistema nervoso centrale. E’ stata prodotta per la prima volta in Giappone nel 1919 e attualmente ha usi medici limitati).

E’ opportuno evidenziare che tutti gli studi scientifici dal punto di vista medico tossicologico, ormai consolidati negli anni, determinano e confermano, che il consumatore di stupefacenti, nel 99% dei casi, si approccia al mondo della droga iniziando ad assumere sostanze di origine leggera, quali appunto la marijuana e l’hashish, associate anche al fumo e all’alcool, dopodiché avviene il transito   alle cosiddette droghe pesanti, quali le anfetamine, la cocaina, l’eroina ecc. Le droghe leggere sono quelle più richieste e consumate dai giovani, anche minorenni, che coinvolgono spesso un gran numero di ragazzi studenti di ogni estrazione sociale. Dopodiché con l’avanzare dell’età molti di questi adolescenti, dopo l’anticamera nelle droghe leggere, fanno il salto di qualità ricorrendo alle droghe più pericolose (ossia a quelle pesanti). Nonostante siano tanti gli interventi messi in campo dallo Stato attraverso gli Organi preposti per affrontare questo grave fenomeno, ciò non basta, perché sfortunatamente tutt’ora vediamo che il tema resta di forte attualità e che purtroppo la cronaca ci mostra quotidianamente in modo eclatante i fatti in ogni zona del paese, dove intere piazze sono in mano a spacciatori che senza alcuno scrupolo, in bella vista, offrono droghe di ogni sorta a chiunque ne faccia richiesta, non solo nelle note ore serali, ma anche durante tutto l’arco della giornata. Non si può essere impotenti ed accettare questo progressivo aumento di consumo di stupefacenti, poiché il fenomeno coinvolge soprattutto i nostri giovani che non sapendo come passare il tempo, con comprensibili problemi famigliari diversi, si rifugiano in questo triste mondo, con il risultato che questi ragazzi dovranno essere i sostituti della nostra generazione per il futuro. Non possiamo permettere, ad esempio, che un medico chirurgo faccia uso di stupefacenti e curare gli ammalati in sala operatoria, poiché la sua prestazione psicofisica potrebbe compromettere gravemente la salute del paziente. Oppure un autista drogato che si metta alla guida del mezzo e causa un incidente mortale, come spesso succede, anche con l’abuso di l’alcool. La tossicodipendenza, semmai dovrebbe rappresentare sempre quella condizione di rischio, ovvero quella leva che potrebbe causare la perdita del posto di lavoro, soprattutto per determinate categorie di servizi, sia pubblici che privati (vedi gli autisti di autobus, tram, ambulanze ecc..), ovvero per quelle attività dove maggiormente vengono coinvolte più persone. Purtroppo è noto che in molti ambienti del mondo del lavoro, anche della classe politica, esistono persone professioniste, inclusi insegnanti di scuole, che assumono droghe con disinvoltura, come il famoso “spinello” oppure “la riga di cocaina”, come se fosse un nuovo costume di vita da cui si deve necessariamente dipendere. Ricordando la categoria degli antiproibizionisti che sempre con più insistenza pretendono di legalizzare le cosiddette droghe leggere (marijuana e hashish), ovvero lo “spinello libero”. Solo da poco tempo in alcuni settori lavorativi, a seguito di incidenti gravi, hanno cominciato ad effettuare i controlli sui propri dipendenti, con visite mediche periodiche affinché gli stessi non facciano uso di stupefacenti. Il mercato sul consumo degli stupefacenti ormai è cambiato, perché sta diventando sempre più capillare sul territorio, con costi della droga sempre più bassi, con una nuova modalità di approvvigionamento anche tramite i siti web su internet, soprattutto in questo periodo di pandemia. Sono sempre di più i giovani sotto i 25 anni che sono assoggettati non solo alle sostanze legali, quali: l’alcool, gli analgesici e gli psicofarmaci; ma anche alle droghe leggere e quelle pesanti, come gli oppiacei, la cocaina, le anfetamine e tante altre di origine sintetiche, cosiddetto mix di sostanze, ovvero un proprio policonsumo, che spesso gli assuntori non disdicono di assumere contemporaneamente più tipi di droghe, mettendo a grave rischio soprattutto gli adolescenti. Il nostro ordinamento legislativo regolarizza la materia nella sua complessità con il DPR 309/90 (TU sugli stupefacenti), che congiuntamente ad altre norme speciali emanate a partire dal 1991 per la lotta alla criminalità organizzata anche di tipo mafioso (vedi anche la legge 146/2006), dispone gli strumenti idonei per contrastare specialmente i reati gravi che ruotano nel mondo del traffico illecito di sostanze stupefacenti e quant’altro di illegale connesso ad essi. Ma la legge speciale, da sola, non è sufficiente ad affrontare il triste problema. I dati di oggi richiedono l’urgenza di un cambio di passo, serve un nuovo paradigma che possa veramente essere di svolta tangibile per tutte le istituzioni che si occupano del fenomeno. Occorre intervenire su questo campo in tutte le direzioni, in primis nell’educazione a non drogarsi, a non consumare gli stupefacenti, poiché tutte le droghe, nella loro specificità e grado di tossicità, fanno male, senza escludere tutti i molteplici reati gravi connessi al fenomeno, come in particolar modo è stato documentato in quest’ultimi tempi con l’aumento delle violenze alle donne con stupri, dopo l’uso della droga. Dopodiché bisogna intensificare la lotta a 360 gradi, partendo dai semplici spacciatori di piazza, fino al contrasto dei grandi criminali appartenenti ad organizzazioni delinquenziali, anche a livello trasnazionale, i quali ovviamente dettano le sorti del mercato con ingenti guadagni illeciti. Perché  le droghe purtroppo arrivano illegalmente nel nostro territorio dai paesi produttori nei modi più disparati, come in particolare quelle naturali da: (la Tailandia, il Laos, il Myanmar (vecchia Birmania – che tra l’altro è la prima produttrice di sostanze sintetiche), l’Afghanistan, l’Iran, la Siria e la Turchia, per l’eroina; il  Marocco, il Messico, il Paraguay, la Nigeria, il Pakistan, il Nepal ed il Libano per la marijuana e l’hashish; la Colombia, il Perù e la Bolivia, per la cocaina,  ecc.). Mentre la maggior parte delle droghe sintetiche (amfetamine, metanfetamine, metaqualone, ketamina, LSD e MDMA) vengono acquisite dai paesi produttori che si concentrano in Asia (Cina, India, Siria e Birmania), America (Messico) ed Europa (Paesi Bassi, Belgio, Polonia, Bulgaria e Paesi Baltici). Non solo la delinquenza locale territoriale costituisce un serio problema per il contrasto al dettaglio del fenomeno degli stupefacenti, ma in questi ultimi tempi purtroppo si stanno manifestando sempre di più veri espropri di piazze soprattutto da parte di stranieri, gran parte di origine africana, in special modo nigeriani, senegalesi, tunisini, marocchini ecc.. Molti spacciatori sono presenti sul nostro territorio in modo illegale (come documentato dai vari controlli), che con assoluta strafottenza detengono il mercato dello smercio al dettaglio alla luce del sole, incuranti da qualsiasi intervento delle autorità di polizia. A riguardo sono eloquenti i ripetuti fatti di cronaca recente mostrati dai vari mezzi di videotrasmissione, registrati in diversi quartieri di tante città italiane. Sicuramente l’incremento degli immigrati irregolari facilita la manodopera delle organizzazioni criminali che operano specialmente nel campo del traffico di droga, come appunto lo spaccio al dettaglio. Inoltre, anche il controllo da parte delle FF.PP., risulta insufficiente, sia per la riduzione del numero di personale  (in tutti i comparti delle varie strutture) che in questi anni continua ad aumentare, poiché il ripianamento dell’organico (dovuto soprattutto al pensionamento) non trova adeguata  risposta da parte dello Stato, sia perché i traffici di droga si intensificano giorno per giorno, sia perché spesso gli uomini delle forze dell’ordine vengono impiegati in altri servizi vari, che ruotano maggiormente intorno al mondo del controllo dell’immigrazione nella sua totalità. Non basta occuparsi solo del contrasto alle grandi organizzazioni criminali, come di solito avviene attraverso i Reparti speciali dei vari Organi di Polizia, ma occorre un impegno fattivo di più uomini e mezzi di altri settori, anche di coordinamento, per monitorare e sgominare tutti questi gruppi e bande delinquenziali che operano a livello territoriale, in cui spesso coinvolgono tanti indifesi cittadini che vogliono vivere in pace e nella legalità nel proprio ambiente. Occorre intervenire anche legislativamente per modificare la norma del TU sugli Stupefacenti, affinché si introduca l’obbligo dell’educazione a non drogarsi, sanzionando proporzionalmente la violazione con strumenti costruttivi, in quanto per colui che intende consumare lo stupefacente e venga coinvolto nella tossicodipendenza, lo Stato deve assumersi l’onere per curarlo, con un aggravio economico per tutta la comunità. Inoltre se si riduce la richiesta di consumo, si rende più difficoltosa l’offerta del narcotico, per cui si potrebbe alleviare e contrastare meglio il fenomeno delinquenziale nella sua fattispecie. Purtroppo anche la depenalizzazione dell’uso personale ha inciso fortemente il crescente consumo di droga, poiché la Legge nr. 49/2006 del 21 febbraio 2006, ha modificato l’art. 73 comma 1 bis,  introducendo, la cosiddetta modica quantità, determinando i  valori relativi alla dose media singola efficace, incrementata in base ad un moltiplicatore variabile in relazione alle caratteristiche di ciascuna sostanza, con particolare riferimento al potere di indurre alterazioni comportamentali e scadimento delle capacità psicomotorie, riferibili ad un uso esclusivamente personale delle sostanze elencate nella tabella I dello stesso Testo Unico 309/90, cosi come previsto dagli artt. 13 e 14. In particolare, per i seguenti tipi di droga si dispone il limite massimo di: 250 milligrammi di principio attivo per l’eroina (che corrispondono a circa 1,7 grammi di sostanza lorda e a 10 dosi); 750 milligrammi di principio attivo per la cocaina, cioè 1,6 grammi lordi e 5 dosi; 500 milligrammi di principio attivo di cannabis, che corrispondono a 5 grammi lordi e a 15-20 spinelli. Tra le altre sostanze più diffuse, MDMA –l’ecstasy- con 750 milligrammi di principio attivo (5 compresse), l’anfetamina con 500 milligrammi di principio attivo (5 compresse) e Lsd con 0,150 milligrammi di principio attivo, cioè 3 “francobolli”). Pertanto la detenzione per uso personale prevede una violazione di illecito amministrativo non penalmente rilevante e non sanzionabile con strumenti rieducativi o repressivi di rango penalistico, venendo applicato in questo caso l’art. 75 del TU che prevede una o più sanzioni alternative di tipo amministrativo senza l’obbligo del carcere. La depenalizzazione è estesa anche al tossicomane minorenne, per il quale risponde il genitore o una figura civilmente equipollente davanti il Prefetto per l’atto di contestazione. Secondo l’Ordinamento Penale Italiano, viene considerato spacciatore/trafficante, penalmente sanzionabile ex comma 1 Art. 73 TU 309/1990 soltanto chi, eccedendo i limiti (principio attivo della dose media giornaliera) del Decreto attuativo 49/2006 del Ministero della Salute, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito o consegna le sei tipologie di preparati tossico-voluttuari indicati nel predetto Decreto del 11/06/2006, senza fare distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti. Il Testo Unico 309/90 ha subito l’ultimo aggiornamento con la Legge nr. 79 del 16 maggio 2014, la quale, in sintesi, prevede la somministrazione di medicinali a base di sostanze psicotrope a livello terapeutico, nonché in particolare modo i seguenti cambiamenti:

  • l’art. 73 comma 5, stabilisce sanzioni più basse per lo spaccio di lieve entità, ovvero la cessione illecita di piccole dosi di stupefacenti sarà colpita con la reclusione da 6 mei a 4 anni ed una multa da euro 1.032 a euro 10.329 (in precedenza la pena della reclusione era da uno a sei a anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000). Con la riduzione della pena si evita la custodia cautelare in carcere.  Mentre l’arresto facoltativo sarà possibile solo in caso di flagranza. Il reato non fa più distinzione tra droghe leggere e pesanti. Sarà il Giudice a stabilire la gradualità e l’entità della pena in base alla qualità e quantità della droga spacciata. Per cui il piccolo spacciatore potrà usufruire del nuovo istituto della messa in prova;
  • aggiornamento delle cinque Tabelle, di cui la I e la III raggruppano le droghe pesanti, la II e la IV quelle legge. Mentre l’ultima riguarda i medicinali. Le tabelle comprendono circa 600 sostanze stupefacenti e psicotrope (incluse quelle dell’ultimo aggiornamento effettuato con il decreto del Ministero della Salute del 29 dicembre 2020).

Le tabelle vengono aggiornate periodicamente ogni qualvolta vengono scoperte nuove sostanze psicotrope e l’OMS le classifica come tali;

  • nella tabella delle droghe leggere confluisconotutte le cannabis, senza distinzione tra indica, sativa, ruderalis o ibride. Invece tutte le droghe sintetiche riconducibili per struttura chimica o effetti tossicologici al tetraidrocannabinolo (THC), il principale principio attivo della cannabis, rientrano nella tabella I delle droghe pesanti;
  • mentre l’acquisto o la detenzione di sostanze per uso personale non ha rilevanza penale. Restano comunque invariate le sanzioni amministrative di cui all’art. 75 (quali la sospensione della patente, del porto d’armi, del passaporto o del permesso di soggiorno) che avranno però una durata variabile a seconda che si tratti di droghe pesanti (da 2 mesi a un anno) o leggere (da uno a 3 mesi). Per accertare l’uso personale, oltre ad altre circostanze sospette, occorrerà in particolare considerare l’eventuale superamento dei ”livelli soglia” fissati in tabella dal ministero della Salute, nonché le modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti con riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato;
  • per il piccolo spaccio o di altri reati minori commessi da un tossicodipendente, il Giudice può applicare, anziché detenzione e multa, la pena del lavoro di pubblica utilità.  Questo tipo di sanzione potrà essere comminata a richiesta dell’imputato ed avrà una durata equivalente alla condanna detentiva. Si potrà revocare qualora si violano gli obblighi connessi al lavoro e non può sostituire la pena per più di due volte;

Certamente, la fattispecie dell’uso personale, risulta molto difficile da interpretare dal punto di vista criminologico-giuridico, non soltanto con misurazioni medico-forense o chimiche, ma anche problematico e/o a volte impossibile, valutare bene lo sforamento del limite massimo giornaliero indicato dalle tabelle, poiché non sempre si può ricorrere in modo tempestivo e preciso all’esame di laboratorio, per determinare nella misura, la proporzionalità tra peso, principio attivo, tossicologico e valore quali-quantitativo, delle sostanze sequestrate dagli Organi di Polizia ogni qualvolta operano durante i controlli sul territorio contro lo spaccio di droga. Né tanto meno si potrà, pretendere che il magistrato si possa sostituire ad un calcolatore cibernetico separato dalla realtà empirica del singolo caso, per poter decidere e valutare con ragionevolezza e precisione, non solo della quantità ponderabile dello stupefacente, ma bisogna tener conto del principio attivo, dalle modalità di presentazione dello stupefacente, dal peso lordo, dal modo di confezionamento e di frazionamento, dal grado di purezza della sostanza compreso il taglio ecc., nel momento in cui si dovrà emettere un eventuale provvedimento restrittivo. Pertanto, considerata la complessità dell’indagine in argomento, spesso si ricorre più facilmente nella decisione dell’applicazione della sanzione amministrativa e non in quella penale, lasciando a piede libero i presunti spacciatori/consumatori. Sull’applicazione della norma sulla modica quantità per uso personale si potrebbero citare tanti casi controversi che fanno molto discutere, se ne riportano alcuni recenti che hanno destato molte perplessità e clamore per la decisione giudiziaria:

  • il primo caso è avvenuto il 29 agosto del 2018 a Milano, sul conto di un cittadino straniero arrestato in flagranza perché trovato in possesso di 5 pastiche di ecstasy mentre le stava spacciando. Dopo la convalida dell’arresto con successiva emissione della misura cautelare, il Tribunale del Riesame lo scarcerava, nonostante avesse precedenti specifici, tra i vari motivi, con la decisione che: “non aveva alcun provento derivante da attività lavorative e lo spaccio era l’unico mezzo di sostentamento”. Il fatto scatenò grande indignazione da parte dell’opinione pubblica;
  • il secondo caso è avvenuto  il 24 dicembre 2020 a Brescia, sul conto di una coppia tossicodipendente trovata in possesso di un etto di eroina e subito dopo scarcerata, poiché consumatori e non spacciatori, con la seguente motivazione: “per evitare di rimanere sforniti in un momento storico in cui è difficile spostarsi alla ricerca di spacciatori durante il periodo di lockdown per le misure anti-covid, avevano fatto scorta di stupefacente prima che scattasse il divieto di spostamento tra Regioni”
  • il terzo caso è successo di recente il 6 maggio 2021 a Torino, sul conto diun rapper trovato in possesso di 2005 dosi medie singole di hashish e 678 di marijuana. Ma nonostante il quantitativo fosse cospicuo, l’uomo è stato subito scarcerato con la motivazione che “la droga era per uso personale e perché il soggetto in questione è un’artista e dunque lo stupefacente stimola la creatività”. Il caso suscitava grande sconcerto da parte del Sindacato di Polizia.

Come si può constatare ogni qualvolta si deve emettere un provvedimento coercitivo su questo tipo di sanzione penale, emergono sempre più spesso giustificazioni stravaganti, come se si volesse cercare per forza una scusa favorevole di assoluzione pur di non mandare in galera gli autori del reato. Anche la commercializzazione della cannabis sativa L (light), in particolare, di foglie, infiorescenze, oli e resina, prodotta dalla coltivazione della canapa e ottenuta dai semi di marijuana, cosiddetta cannabidiolo (CBD), che si differenzia dalla classica cannabis (THC), ha favorito senza dubbio l’incremento del consumo delle droghe leggere, ponendolo come condizione propedeutica alle droghe pesanti. La vendita della cannabis light è iniziata a seguito del recepimento dell’art. 17 di cui alla Direttiva 2002/53/CE del Consiglio Europeo del 13 giugno 2002, con l’emanazione della Legge 242 del 2 dicembre 2016, con la quale l’art.1 comma 3 prevede il sostegno e la promozione riguardante la coltura della canapa, che sarà finalizzata:   

a) alla coltivazione e alla trasformazione;

b) all’incentivazione dell’impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali;

c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l’integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale;

d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori;

e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca.

Dato che la Legge prevede la coltivazione e la filiera agroindustriale della canapa e non indica specificatamente la commercializzazione e vendita a “scopo ludico ricreativo”, dopo alcuni ricorsi è intervenuta la Corte di Cassazione Sez. VI penale, con la sentenza n. 4920 del 31 gennaio 2019, la quale si è espressa secondo cui la canapa light poteva essere posta in commercio al dettaglio, purché i valori del THC (tetraidrocannabinolo) fossero compresi tra lo 02,% e non superiore lo 06%, come previsto dall’art. 4 comma 5 di cui alla legge 242/2016. Qualora questo valore fosse superiore, ovvero il principio attivo del THC superasse lo 06%, è esclusa la responsabilità dell’agricoltore che ha prodotto il vegetale, ma le autorità giudiziarie possono distruggere o porre sotto sequestro la coltivazione. Dopo il parere del Consiglio Superiore di Sanità, rilasciato il 10 aprile 2018, con il quale ha espresso un parere negativo sulla commercializzazione di prodotti a base di Cannabis “light”, suggerendo di bloccarne la vendita, poiché anche la bassa concentrazione di THC nei prodotti in esame non esclude, di per sé, il pericolo per la salute derivante dall’utilizzo degli stessi. La Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta con la decisione n. 30475 del 30 maggio 2019, stabilendo che l’attività di commercializzazione della Cannabis Sativa L. e, in particolare, di foglie, infiorescenze, oli e resina, ottenuti dalla coltivazione della canapa, non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 242/2016, che si limita a regolamentare l’attività della sola coltivazione. Pertanto, solo quest’ultima è da considerarsi lecita. Quindi, secondo la Corte, la condotta di cessione, vendita e, in generale, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, di prodotti derivati dalla coltivazione della Cannabis Sativa L., è consentita solo per i prodotti che siano effettivamente privi di efficacia drogante. Inoltre, la Corte ha affermato che non è rilevante la percentuale di THC presente nei prodotti commercializzati, al fine di renderne lecita la commercializzazione stessa, ma occorre valutare caso per caso se il singolo prodotto possa avere, o meno, un’efficacia drogante. Siccome la legislazione italiana non prevede alcun riferimento specifico sulla commercializzazione della canapa light, il 1° ottobre 2020 è intervenuto il Ministero della Salute, per fare chiarezza sulla concentrazione di THC (tetraidrocannabinolo) e del CBD (cannabidiolo), con un decreto il quale ha incluso le “composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis” nella tabella dei “farmaci a base di sostanze attive stupefacenti” allegata al DPR 309/90. Anche se poi in realtà l’efficacia di questo decreto è stato sospeso dallo stesso Ministero il 28/10/2020, proponendo delle Commissioni consultive ad esprimersi, per una valutazione complessiva e sull’aggiornamento delle tabelle degli stupefacenti. Sulla questione è intervenuta la Corte di Giustizia Europea, il 19 novembre 2020, nella causa C-663/18, osservando che il CBD, sulla base dei dati scientifici disponibili, non risulta avere effetti né psicotropi né nocivi per la salute umana, per cui il suo principio attivo non può essere considerato sostanza stupefacente, quindi la sua commercializzazione non può essere limitata all’interno del territorio europeo. Si comprende che la canapa inserita nel catalogo comune di cui alla Direttiva 2002/53/CE, delle specialità riconosciute come pianta agricola, ha conseguito senz’altro un successo per l’incentivazione e la coltivazione per l’impiego in diversi settori industriali del mondo del lavoro. Ma se il prodotto viene utilizzato commercialmente a consumo umano (quale alimento ricreativo), vietato ai minori, non sarà di facile controllo, anche ricorrendo al famoso sistema del prelievo a campione, sia alla produzione e sia durante la vendita al dettaglio, per determinare i limiti dei valori percentuali di nocività del THC. Inoltre, anche il Ministero degli Interni ha esteso una circolare con la quale rende noto che “le infiorescenze con tenore superiore allo 0,5% rientrano nella nozione di sostanze stupefacenti” e “per la cannabis, sia la tossicologia forense che la letteratura scientifica individuano tale soglia attorno ai 5 mg di THC che in termini percentuali equivalgono allo 0,5%”. In sostanza, tra leggi, decreti ministeriali, circolari, regolamenti e pronunce giudiziarie spesso discordanti, non è facile l’applicazione della norma, perché si rileva una grande confusione d’interpretazione, come spesso accaduto finora nei tanti casi di sequestri di canapa light da parte delle FF.PP., operati su tutto il  territorio nazionale nei cosiddetti cannabis shop (negozi che vendono le infiorescenze), dove sono state rilevate violazioni sul confezionamento, etichettatura, provenienza della merce, fatture/scontrini, superamento del limite massimo del THC ecc., ravvisando un vero e proprio spaccio di droga. Per cui ad oggi esiste un forte vuoto normativo che lo Stato deve per forza colmare il più presto. Sul tema droga sono state avanzate diverse proposte di legge da vari esponenti politici per inasprire le pene soprattutto sul conto degli spacciatori, ma anche sull’eliminazione della modica quantità per uso personale. Perché lo spacciatore conoscendo la norma che prevede la quantità delle dosi medie giornaliere per ogni tipo di sostanza, nella condotta illegale di cessione sta bene attento a non superare il limite massimo previsto dalle tabelle indicate nel TU 309/90, consegnando lo stupefacente a piccole dosi in più riprese nell’arco della giornata. Applicando tale accorgimento è facile intuire che gli spacciatori possono smerciare in modo frazionato cospicui quantitativi di stupefacenti, superando tranquillamente il rischio di non essere arrestati perché trovati quasi sempre in possesso di piccole quantità di droga. Proprio per contrastare il dilagante fenomeno del piccolo spaccio, l’attuale Ministro degli Interni, a febbraio 2020, ha avanzato la proposta di legge, di volere inasprire la pena con il carcere immediato ai pusher abituali che vengono fermati due volte e trovati in possesso della modica quantità di stupefacente. Diversamente, oggi, lo spacciatore una volta fermato viene subito rilasciato, con il conseguente risultato che lo stesso riprende immediatamente a spacciare, come solitamente avviene e documentato nei tanti controlli su tutto il territorio nazionale. Tale provvedimento sarebbe utile per non vanificare lo sforzo delle varie forze dell’ordine che tutti i giorni si sacrificano per assicurare tantissimi spacciatori alla giustizia senza la giusta punizione. Un paese civile, democratico e liberale, rispettoso della legalità, come il nostro, non può permettere che avvengono tante violazioni di legge nell’ambio del consumo, traffico e spaccio della droga, poiché i dati confermano che purtroppo il fenomeno è in crescente evoluzione, per cui necessitano concreti interventi con strumenti legislativi immediati per dare una risposta al grido di lamentele dell’opinione pubblica che ogni giorno segnalano alle competenti autorità. Lo stato, attraverso i suoi Organi costituiti, deve rispondere con più efficacia e responsabilità attraverso anche la disposizione di una comunicazione radiotelevisiva, con spot educativi antidroga di massa, diretti, semplici e ripetitivi, senza soluzioni di discontinuità, riproposti nel lungo termine, non soltanto dal punto di vista del consumo ma anche del contrasto al fenomeno, compreso l’abuso di alcool. Iniziativa che dovrebbe mirare a salvaguardare e custodire anche la bellezza ed il decoro delle piazze, dei giardini e di tutti i luoghi che quotidianamente vengono sfregiati e coinvolti dal fenomeno e, tutto ciò inevitabilmente non fa altro che creare disagio di ordine sociale e manifesto degrado dei quartieri, soprattutto periferici, delle nostre città, con un abbruttimento crescente, compromettendo anche la svalutazione del nostro patrimonio immobiliare (sia esso pubblico che privato) e contestuale abbandono abitativo di molte famiglie. In sostanza le città maggiormente implicate si svuotano sempre di più dalle famiglie con figli, ovvero di quelle persone per bene, oneste e rispettose delle regole, per trasferirsi in luoghi o paesi più tranquilli. Si tratta di un dato significativo che ci deve far riflettere seriamente e qualcuno se ne dovrà assumere le conseguenti responsabilità. Si tratta indubbiamente di una brutta fotografia della bella Italia all’occhio del mondo, per cui non possiamo permetterci un decadimento dei nostri territori per colpa di una delinquenza sfrontata, spesso incontrollata, che colpisce gravemente soprattutto i nostri giovani che si rifugiano nel mondo della droga, con la prospettiva di aumentare gli illeciti interessi delle grandi organizzazioni criminali che vanno combattute sempre con tutte le forze. Da un punto di vista statistico, analizzando la relazione annuale del 2020, presentata al Parlamento, dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (Organo interforze costituito da Polizia, Carabinieri e Finanza, alle dipendenze del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Ministero degli Interni – preposto al coordinamento e pianificazione delle Forze di Polizia e di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, sia a livello nazionale e sia a livello internazionale), riferita all’anno 2019, osserviamo che i sequestri di droga hanno avuto una flessione rispetto all’anno precedente, ossia dalle 123 tonnellate di stupefacenti rinvenuti, si è scesi a poco meno di 55, con un calcolo percentuale di oltre la metà (-55, 66 %). I decrementi riguardano quasi tutte le sostanze, con eccezione della cocaina e delle droghe sintetiche. Spiccano, in particolare, gli scostamenti negativi riferibili ai derivati della cannabis, tanto per quanto riguarda l’hashish (-73,25%), che per la marijuana (-39,83%) e la presentazione in piante (-57%). Anche l’eroina mostra uno scostamento decisamente negativo (-37%) rispetto al 2018. Mentre  si registra un vistoso aumento per la cocaina che, in termini assoluti, quasi triplica i volumi caduti in sequestro rispetto al 2018 (+127,2%), raggiungendo la quota record di 8,4 tonnellate sottratte al mercato illegale. Le persone segnalate all’Autorità Giudiziaria in Italia sono diminuite del 2,93%, passando da 35.969 del 2018 a 34.914 del 2019. La sostanza stupefacente interessata dal più alto numero di denunce è stata la cocaina (13.697), seguita dalla marijuana (7.455), dall’hashish (6.967) e dall’eroina (3.384). Tra i 1.281 minori denunciati per i reati concernenti gli stupefacenti, 305 (23,81%) sono di nazionalità straniera, in particolare senegalese, tunisina, romena, marocchina, albanese, gabonese ed egiziana. Delle 2.475 donne segnalate all’Autorità Giudiziaria 532 (21,49%) sono di nazionalità straniera, in particolare nigeriana, romena, albanese, marocchina e cinese. Del totale dei denunciati all’Autorità Giudiziaria per reati in materia di stupefacenti 13.775 (39,45%) sono di nazionalità straniera, in particolare marocchina, albanese, nigeriana, gambiana e tunisina, dei quali 9.658 tratti in arresto. In termini assoluti, le Regioni maggiormente interessate dalla presenza di stranieri coinvolti nel narcotraffico, complessivamente pari al 79,15% del totale, sono la Lombardia, il Lazio, l’Emilia Romagna, il Piemonte, la Toscana, il Veneto e la Liguria. Per il terzo anno consecutivo, continua il trend crescente delle morti per overdose, con un incremento pari a 37 unità, nel corso del 2019, i decessi riconducibili all’abuso di sostanze stupefacenti rilevati dalle Forze di Polizia o segnalati dalle Prefetture hanno raggiunto i 373 casi, con un aumento pari all’11,01% rispetto al 2018, anno in cui le morti per droga erano arrivate a 336 unità. La causa del decesso è stata attribuita nel 2019 in 169 casi all’eroina, in 65 alla cocaina, in 16 al metadone, in 3 all’amfetamina, in 1 alla metamfetamina, in 1 alle benzodiazepine, in 1 al fentanil, in 1 ai barbiturici e in 1 alla morfina; mentre in 115 casi la sostanza non è stata indicata. Le più colpite sono la Toscana (39), la Lombardia (37), il Veneto (37) e il Lazio (35). magna (53). Rispetto al 2018, sono stati registrati aumenti consistenti dei decessi riconducibili all’abuso di sostanze stupefacenti in Sardegna (+66,67%), Emilia Romagna (+55,88%), Liguria (+33,33%), Calabria (+33,33%) e Marche (+30,77%). Una crescita considerevole l’hanno avuta soprattutto le droghe sintetiche, anche se le quantità sottoposte a sequestro appaiono tutto sommato ancora contenute, l’incremento registrato (+95,62% per la presentazione in dosi e +32,16% per la presentazione in peso), conferma la crescente diffusione di questo tipo di psicotropi soprattutto tra i più giovani, che sempre più spesso acquistano le sostanze con spedizioni postali attraverso ordini e transazioni telematiche via web. Per quanto concerne il dato relativo agli stranieri, di prevalenza manovalanza extracomunitaria, gran parte di provenienza marocchina, albanese, nigeriana, gambiana, tunisina e senegalese   coinvolti nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti (+7,58%) rispetto al 2018, nonostante una leggera flessione (-3,48%), è in linea con la rilevazione dell’anno precedente, continua a rappresentare poco più di un terzo (39,45%) di tutti i denunciati per questo tipo di reato e si colloca tra i più alti mai registrati nella rilevazione decennale se si escludono, per valori non di molto superiori, le due ultime annualità. I minorenni, italiani e stranieri, coinvolti nelle operazioni di cessione dei derivati della cannabis (hashish e marijuana, nonostante un vistoso decremento di sequestri di queste sostanze, anche nel 2019 il numero dei responsabili del reato di spaccio (958 unità complessive, di cui 808 italiani e 150 stranieri), si conferma decisamente elevato rispetto ad altre tipologie di sostanze (224 unità per la cocaina e appena 27 per l’eroina). I dati statistici relativi a (denunce, operazioni, sequestri etc.) ripartiti su base regionale, per la prima volta, vengono prese in esame le 14 Città Metropolitane “enti territoriali di area vasta” disciplinate dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56, che da sole hanno registrato il 45,10% delle sostanze sequestrate, il 50,72% delle operazioni antidroga e il 48,37% delle persone segnalate all’Autorità Giudiziaria. In sintesi si può dire che i sequestri e gli arresti per droga nell’anno 2019 sono diminuiti, mentre è aumentato il consumo e i decessi. Milano è la città dove si consumano più stupefacenti a livello nazionale, con una età di assuntori che varia tra i 15 e 65 anni. E’ interessante rilevare che dagli ultimi dati trimestrali a livello provinciale, forniti dalla DCSA (gennaio-marzo) relativi al 2021, risulta che la città meneghina è quella in cui sono state effettuate più operazioni antidroga (711), con 481 arrestati, 180 denunciate in stato di libertà, di cui 309 di origine straniera, 22 minori, con il sequestro di droghe complessive 323,16 kg. Mentre a livello nazionale, sempre dai primi dati trimestrali del 2021, risulta che:

  • le operazioni antidroga sono state 5.715;

mentre sono stati sequestrati:

– 102,54 kg di eroina; – 4.223,90 kg di cocaina; – 3.435,71 kg. di hashish; – 5.036,20 kg di marijuana; – droghe sintetiche 8,22 kg.; – altre droghe 1.320,05 kg.; – persone arrestate 5.470; – persone denunciate all’A.G. 2.478; – stranieri 2.459; – minori 224.

Infine da un recente sondaggio di SWG si apprende che il 53% degli italiani pensa che il consumo di droghe sia in leggero aumento (18%) o in forte aumento (35%), mentre il 69% si dice “abbastanza d’accordo” (26%) o molto d’accordo (43%) sul raddoppio delle pene per chi spaccia. A livello di prevenzione serve un maggiore impulso, anche se dal punto di vista didattico informativo, la materia è regolata dagli art. 104 -105 e 106 del TU 309/90 sugli stupefacenti, di cui in particolare l’art. 104 recita quanto segue:

Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attività di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall’alcoolismo, dal tabagismo, dall’uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate. 2. Le attività di cui al comma 1 si inquadrano nello svolgimento ordinario dell’attività educativa e didattica, attraverso l’approfondimento di specifiche tematiche nell’ambito delle discipline curricolari. 3. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali differenziati per tipologie di iniziative e relative metodologie di applicazione, per la promozione di attività da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione sociale, e rappresentanti del le amministrazioni statali che si occupano, di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui al comma 1 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.

4. Il comitato, che funziona sia unitariamente che attraverso gruppi di lavoro individuati nel decreto istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche:

a) della pedagogia preventiva;

b) dell’impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;

c) dell’incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive, da svolgersi eventualmente anche all’esterno della scuola;

d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla prevenzione primaria.

5. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei comuni.

6. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola sarà data priorità alle iniziative in materia di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze.

Inoltre, non sono sufficienti le iniziative messe in campo dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga unitamente al Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, compresi gli accordi di collaborazione interistituzionale, come avvenuto per il 2019 con i noti progetti “ICARUS” ed “HERMES”. Ma serve soprattutto più impegno concreto, ovvero una massiccia attenzione al fenomeno a tutti i livelli, che possa raggiungere tutti gli operatori del settore, sia dal punto di vista al contrasto del narcotraffico e sia della prevenzione, con particolare riferimento al mondo della scuola e della popolazione giovanile. Anche la Commissione Europea, attraverso l’European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), punta sul web e lancia la nuova stagione dello studio europeo 2021 sulle droghe, per valutare i modelli di consumo di sostanze psicoattive in 30 paesi. Il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) con l’IFC (Istituto di Fisiologia Clinica) è responsabile della raccolta dati per l’Italia e, come nel 2018, promuove l’invito alla partecipazione volontaria al sondaggio a tutti i maggiorenni che abbiano usato almeno una sostanza nell’ultimo anno. Si tratta di uno studio da monitorare con attenzione anche in futuro, tenuto conto la continua diffusione del consumo di sostanze. Naturalmente la delicata materia obbliga lo Stato ad emettere finanziamenti non indifferenti per affrontare adeguatamente l’annoso problema del consumo, traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope. Ogni anno il Fondo per le Politiche Antidroga provvede ad alimentare con risorse consistenti tutti gli apparati preposti per fronteggiare il fenomeno. Ma molti esperti però lamentano la diminuzione delle risorse economiche per la prevenzione da quando il Fondo Nazionale Antidroga è confluito nel Fondo delle Politiche Sociali. 

A riguardo è opportuno ricordare che dal 1990:

  • l’articolo 118 del TU 309/90 (Organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze presso le unità sanitarie locali), con il comma 4 prevedeva che:

Per il finanziamento del potenziamento dei servizi pubblici per le tossicodipendenze, valutato per la fase di avvio in lire 30 miliardi per l’anno 1990 e in lire 240 miliardi e 600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede:

a) per l’anno 1990, mediante l’utilizzo del corrispondente importo a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all’art. 127;

b) per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondenti quote del Fondo sanitario nazionale vincolate allo scopo ai sensi dell’art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

–   l’articolo 127 prevede (il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga), in particolare si richiamano i commi 2 e 5 che recitano così:

2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui al comma 1 è ripartita tra le Regioni in misura pari al 75 per cento delle sue disponibilità. Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale tenuto conto, per ciascuna Regione, del numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei dati

    raccolti dall’Osservatorio permanente, ai sensi dell’articolo 1, comma 7.

5. Il 25 per cento delle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1 è destinato al finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall’alcol dipendenza correlata, promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali, d’intesa con i Ministeri dell’interno, di Grazia e Giustizia, della Difesa, della Pubblica Istruzione, della Sanità e del Lavoro e della Previdenza Sociale. I progetti presentati ai sensi del presente comma sono finalizzati:

a) alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio nazionale;

b) alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di valutazione   dei dati;

c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall’Unione europea;

d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione;

e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;

f) alla realizzazione di programmi di educazione alla salute;

g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali.

Dall’esame del Dossier del Senato sulla Legge di Bilancio 2021, datato 23 novembre 2020, osserviamo che:

  • Il Fondo per le Politiche Antidroga prevede che:

il cap. 2113 – somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’attuazione delle politiche antidroga (Fondo politiche antidroga) presenta una dotazione iniziale e integrata pari a circa 4,5 milionidi euro per il triennio 2021-2023 (identica cifra nel 2019).

Si ricorda che il Dipartimento per le politiche antidroga presso la Presidenza del Consiglio fa capo al Ministro per la famiglia e la disabilità. Recentemente è stata presentata una Relazione al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia.

  • Mentre il Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti prevede che:

Il cap. 2122 – fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti reca la previsione iniziale ed integrata per il 2021 pari a 3 milioni di euro. Non è previsto alcun finanziamento per il 2022 e il 2023. In sintesi si ricava che per il triennio 2021-2023 con il cap. 2113 sono stati stanziati per il Fondo delle politiche antidroga 4,5 milioni di euro per il triennio 2021-2023, mentre con il cap. 2122 sono stati assegnati per la prevenzione e tossicodipendenza 3 milioni di euro per il 2021.  Si completa il testo con l’auspicio che tutte le parti politiche possano trovare l’accordo al fine di porre più attenzione e sinergia per contrastare questo grave fenomeno della droga, con la speranza di intraprendere il più presto possibile adeguati provvedimenti sui seguenti argomenti:

– legiferare norme nuove, adeguate e chiare, coerenti con la gravità attuale del problema, non di meno intervenendo con i suoi apparati in modo efficace con controlli serrati su quei territori maggiormente colpiti;

– proporre una vera educazione formativa a tutti i livelli a non drogarsi;

– eliminare la dose media giornaliera per uso personale, altrimenti si favoriscono gli spacciatori di piazza, compreso i consumatori che spesso si trasformano in pusher;

– modificare la norma relativa la confusione sull’applicazione alla vendita della canapa light;

– assicurare la certezza della pena per gli spacciatori abituali, applicando nei loro confronti giusti provvedimenti restrittivi e rieducativi;

– obbligare il tossicodipendente di stupefacenti (anche di alcool) a curarsi in strutture strettamente controllate dallo Stato;

– implementare gli strumenti tecnici operativi, ricorrendo alla moderna tecnologia digitalizzata, con videosorveglianze attive in tutti i luoghi strategici, con pattuglie pronte ad intervenire;

– ottimizzare le risorse economiche, che siano realmente sufficienti, ma soprattutto distribuite capillarmente sui veri obiettivi individuati su tutto il territorio nazionale; 

– coordinare attraverso le Istituzioni preposte a tutte le attività necessarie al fine di verificare che i fondi messi in campo vengano utilizzati in maniera oculata e, non lasciare che il tutto venga gestito da quell’insieme di associazioni/organizzazioni che spesso lucrano su tutto ciò che ruota intorno al recupero è prevenzione sulle tossicodipendenze;

– procedere a livello didattico con l’educazione ed informazione sulla salute in maniera permanente, nella fattispecie sulle tossicodipendenze,  che sia effettivamente realizzata con corsi di istruzione in tutte le scuole come prevede la legge 309/90, ovvero che non venga annunciata solo sulla carta, come spesso avviene, anche se in molti casi questa attività viene demandata esclusivamente ad associazioni di volontariato e cooperative sociali (vedi le ANC dei CC) che con tanta abnegazione sostengono gratuitamente questo delicato compito, anche attraverso specifici interventi di esponenti delle varie Forze di Polizia. All’uopo si richiama l’art. 105 comma 8 del TU che recita così: Il Ministro della Pubblica Istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le attività di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui all’art. 106.

Giugno 2021


Avanti tutti, porte aperte all’immigrazione
Passa la conversione in Legge del Decreto 130/2020 del 21/10/2020

Venerdì 18 dicembre 2020, dopo una seduta molto incandescente al Senato, il Governo ha posto la fiducia al decreto (Lamorgese-Conte) – e con 153 voti favorevoli, 2 contrari e 4 astensioni, l’Assemblea ha approvato definitivamente la Legge, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, cancellando quella precedente. L’opposizione in segno di protesta non ha partecipato alla votazione.

In sintesi la nuova legge prevede, “ la procedura accelerata per riconoscimento della protezione internazionale, l’iscrizione anagrafica per il richiedente protezione internazionale, il trattenimento per identificazione di solo 90giorni e non più di 180 giorni, il sistema diffuso di accoglienza dagli enti locali, la riduzione dei tempi per la richiesta di cittadinanza che passa da 48 mesi a 36 mesi. A tutto ciò, si aggiunge l’ampio capitolo dei permessi di soggiorno. Il permesso di soggiorno per protezione speciale, per calamità, per residenza elettiva, per acquisizione della cittadinanza o dello stato di apolide, per attività sportiva, per lavoro di tipo artistico, per motivi religiosi, per assistenza dei minori. In materia penale, si profila l’accesso indebito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti, l’agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti al 41-bis, aumento di pene per il reato di rissa, estensione del c.d. daspo urbano, la modifica dell’art. 131 bis c.p. e le disposizioni in materia di delitti commessi nei centri di permanenza per i rimpatri.”

Sostanzialmente sono stati modificati diversi articoli di Legge riguardanti sia il Testo Unico sull’immigrazione e sia soprattutto quelli della Legge precedente del 2019. Dunque, molti sono stati i cambiamenti che favorisce un’accoglienza diffusa dell’immigrazione, sopra descritti, ma soprattutto maglie larghissime per quanto concerne i permessi di soggiorno, tantissimi per quanto riguarda i permessi di lavoro e per quello di protezione speciale e umanitario. Ha inoltre esteso il divieto di respingimento, quando risulta il rischio che possa essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e ne vieta l’espulsione, anche nei casi di rischio di violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. In questa ipotesi è impossibile accertare con veridicità le condizioni di rischio dello straniero nel proprio paese con la violazione del rispetto alla vita privata e familiare, perché tutti gli immigrati irregolari potrebbero facilmente produrre una documentazione attestante tale stato di situazione a loro favore, quindi difficilmente si potranno respingere nel loro Stato d’origine, tra l’altro non è specificato chi dovrebbe svolgere tale accertamento e con quali criteri. Non solo sono state ridotte le multe alle ONG, (10/50mila euro) ma, le stesse organizzazioni basta che comunicano che si trovavano nelle condizioni di ricerca e soccorso migranti in mare, non solo non pagano neanche le multe ma viene esclusa anche la confisca della nave. Dulcis in fundo, è stato eliminato anche il tetto massimo della quota dei flussi. A tal proposito, si ricorda che sono stati autorizzati 30.850 ingressi per migranti lavoratori.

Un provvedimento a nostro avviso, assurdo ed inopportuno.

Nel mentre gli italiani sono costretti a numerosi limitazioni con vari Dpcm, il Governo non si cura di emettere provvedimenti limitativi per gli ingressi dei migranti irregolari. Un provvedimento che senza dubbio si rifletterà sul nostro Paese in modo preponderante e sarà la porta aperta d’ingresso per tutti coloro che vorranno venire in Europa, sia per i migranti regolari e sia soprattutto per tutti quelli irregolari che non avranno ostacoli concreti. Dopo questo provvedimento, non sarà più possibile invocare l’aiuto dell’Europa per controllare le frontiere del continente che sostanzialmente permette un’accoglienza diffusa senza vincoli, permettendo l’accesso nel nostro paese a chiunque si trovi in difficoltà non osservando neanche la Direttiva del Trattato di Dublino allorquando si prevede l’espulsione dall’UE dei migranti irregolari che non hanno i requisiti per ottenere la protezione internazionale. Pertanto, Noi riteniamo che necessità una legislazione diversa e proporzionale, una politica seria, responsabile e reale, basata veramente sulle forze economiche e logistiche disponibili, condivisa soprattutto in ambito UE, per affrontare e gestire questo grave fenomeno immigratorio, senza mirare ad obiettivi futuri di consenso politico per uno schieramento di parte, perché se così fosse si creerebbe una frattura enorme di sicurezza economica sociale nella nostra comunità che sarà costretta a sobbarcarsi tale peso imposto dall’alto. Così facendo si continuerà con le baraccopoli, lo sfruttamento degli immigrati e di lucrare sulla pelle di questa povera gente.  Graverà seriamente sulle persone che hanno diritto di asilo e protezione internazionale, ovvero per coloro che effettivamente scappano dalle guerre, dalle violenze, dalle discriminazioni sociali ecc.. Non possiamo accogliere tutti all’infinito, occorre un limite sopportabile alle nostre capacità ricettive ed economiche, in cooperazione con gli altri paesi membri dell’UE. Ad oggi si stimano circa 650 mila stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale, per cui tale numero non farà altro che aumentare lo sfruttamento da caporalato per il lavoro nero e, soprattutto molti saranno costretti a delinquere e quindi essere fonte di manovalanza per le organizzazioni criminali. Siamo sicuri che l’apertura senza rigidi controlli alle frontiere, permetterà ancora di più l’infiltrazione anche dei cosiddetti foreign fighter che rientreranno in Europa dai luoghi dove hanno combattuto per le organizzazioni terroristiche di matrice islamica, non di meno dei sovversivi radicalizzati giunti in Italia con i famosi barconi, come successo per gli autori degli attentanti commessi di recente passato in Germania e Francia.  E’ opportuno ricordare che circa il 31% dei reati commessi in Italia sono originati da cittadini stranieri e circa il 70% di questi risultano irregolari, mentre il 33% dei detenuti sono sempre della stessa origine. E’ confacente citare l’argomento soprattutto per evidenziare quei recenti omicidi efferati ed eclatanti ad opera di clandestini, di Desirée Mariottini, Pamela Mastropietro, nonché il massacro compiuto da Adam Kabobo e tanti altri simili che non hanno bisogno di alcun commento.  Sono molti i fatti di sangue ad opera di immigrati irregolari che non devono e non dovevano restare in Italia e, qualcuno sarà senz’altro colpevole e responsabile di non avere provveduto all’espulsione degli autori dei delitti atroci dal nostro territorio. A fronte dei tanti casi di violenza cruenta tutti fanno finta di niente, nessuno dei poteri istituzionali ha posto misure adeguate per contrastare questo grave fenomeno di illegalità diffusa, quanto meno per dare una risposta giustificatrice ed un risarcimento di Stato alle tante famiglie che hanno perso i propri cari. L’arrivo indiscriminato produrrà più miseria, vero è che i dati dimostrano che non tutte le persone che arrivano nel nostro paese trovano lavoro e una casa dove potere vivere dignitosamente, tra l’altro molte di queste non hanno un mestiere qualificato, per cui sarà ancora più duro trovare eventualmente un lavoro regolare, quindi saranno costrette a lavorare in nero e/o a delinquere. E’ impensabile che lo Stato italiano possa fornire una degna abitazione a tutti gli stranieri, sia per quelli regolari e sia soprattutto per quelli irregolari. Ricordiamo che la Legge nr. 77 del 2019 ha contenuto i numeri in 10.700 immigrati irregolari per l’anno 2019, mentre con il nuovo governo nato a settembre 2019 è cambiato l’atteggiamento sul fenomeno immigrazione, perché ha adottato una politica più morbida e per forza di cosa i numeri si sono triplicati, raggiungendo oltre 32 mila immigrati per il 2020. E’ chiaro che più aumentano gli ingressi irregolari via mare e più si rischiano vite umane, senza escludere gli ingenti loschi affari per i trafficanti scafisti che non rinunceranno a continuare il forte business delinquenziale.

Il Responsabile Nazionale – Romeo Franco TENUTA

23 dicembre 2020